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Etico Ambientale
(Legge onlus nr. 460 art. 13)
Per le persone fisiche: erogazione detraibile, ai sensi dell'art.65, D.P.R. 917/86, come introdotto dall'art. 13 del D. Lgsl. 460/97.
Per le imprese: erogazione deducibile, ai sensi dell'art.65, comma 2, lettera c-sexies, D.P.R. 917/86, come introdotto dall'art. 13, D.L. 460/97.
Per ottenere la detrazione fiscale è
necessario versare la somma a mezzo di:
· Assegno Bancario
· Bonificio su c/c postale n°
11107331 intestato Osservatorio Etico Ambientale- Ronchi dei Legionari
-
a titolo di erogazione liberale per
il sostegno delle attività della suddetta onlus.
Tale contributo è escluso dal campo IVA ai sensi del D.L.460/97. A tutti gli aderenti verrà inviata una Nota di Pagamento che, sempre ai sensi del succitato D.L.460/97, vale come documento giustificativo di spesa;
Di seguito l’art.13 del decreto che autorizza l’erogazione liberale a favore delle O.N.L.U.S.
Art. 13.
Erogazioni liberali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni
d'imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), e' aggiunta, in fine,
la seguente: "i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale (ONLUS), nonche' i contributi associativi, per importo
non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo
1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un
sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero,
in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e' consentita
a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito
tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria
lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.";
2) nel comma 3, relativo alla detrazione
proporzionale, in capo ai singoli soci di societa' semplice, afferente
gli oneri sostenuti dalla societa' medesima, le parole: "Per gli oneri
di cui alle lettere a), g), h) e i)" sono sostituite con le seguenti: "Per
gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)";
b) nell'articolo 65, comma 2, relativo
agli oneri di utilita' sociale deducibili ai fini della determinazione
del reddito d'impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in
fine, le seguenti:
"c-sexies) le erogazioni liberali in denaro,
per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato, a favore delle ONLUS;
c-septies) le spese relative all'impiego
di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque
per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente, cosi' come risultano dalla dichiarazione dei redditi.";
c) nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo
alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali,
le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo
13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a),
g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis";
d) nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo
alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da societa' ed enti commerciali
non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i)
del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri
indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo
13-bis";
e) nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo
alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali
non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i)
del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri
indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo
13-bis".
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformita' alle finalita' istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualita' e la quantita' dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si e' esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.
5. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.
6. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.
7. La deducibilita' dal reddito imponibile
delle erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere
a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita
a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante
non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del
medesimo articolo 114.