ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE PRIVATA
In
data 13 dicembre 1999 le persone, riunite presso la sala del Consiglio
comunale di Ronchi dei Legionari, e qui di seguito generalizzate:
a)
Paola Gandin, <omissis>
b)
Danica Razlag, <omissis>
c)
Roberto De Bortoli, <omissis>
costituiscono
con il presente atto, in qualità di soci fondatori, un’Associazione
privata di volontariato, operante nei settori ambientale, sociale e culturale,
regolata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “OSSERVATORIO
ETICO AMBIENTALE”, con sede legale in Ronchi dei Legionari 34077 (Go) -
via San Lorenzo n. 46 e sede amministrativa in Milano Segrate 20090 - via
F.lli Cervi, Res. “Idra” n. 143.
L’Associazione
non persegue fini di lucro e si prefigge di monitorare l’ambiente al fine
di prevenire situazioni avverse per l’ambiente e l’uomo.
L’Associazione
fonde in sè i “COMITATI STOP URANIO238!” sorti nel giugno 99 in
tutto il territorio italiano.
L’Associazione
aderisce al circuito europeo ENADU (European Network Against Depleted Uranium).
L’attività
viene anche prestata nei confronti di soggetti appartenenti a comunità
estere.
L’Associazione
è contratta a tempo indeterminato.
L’Associazione
viene inizialmente dotata di un fondo sociale di lire 150.000 (centocinquantamila),
somma conferita in parti uguali dai soci fondatori.
Scopo,
modalità organizzative ed associative dell’Associazione di promozione
sociale, funzioni degli organi direttivi e di rappresentanza verso terzi,
nonché di controllo, risultano dallo Statuto che le parti concordemente
approvano e che, previa lettura dei comparenti, viene allegato al
presente atto sotto la lettera A, quale parte essenziale ed inscindibile.
A
comporre il Consiglio direttivo dell’Associazione vengono nominati fino
a revoca o dimissioni, i seguenti signori:
-
Presidente - Vicepresidente - Segretario
Le
parti danno atto di non aver costituito l’organo di controllo, riservando
la nomina del medesimo a delibera assembleare.
Le
spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico dei soci e dell’associazione,
solidalmente.
Per
quanto non previsto dal presente atto, ovvero dallo Statuto, che ne è
parte integrante, si applicheranno le norme di cui agli artt. 36 - 38 del
Codice Civile, e se ivi compatibili le disposizioni generali della legge
quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266, nonché dai rapporti
disciplinari di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 e dalle
disposizioni normative del dlgs 460/97.
Il
presente atto viene letto, approvato, confermato e sottoscritto dai comparenti.
Al
Presidente viene dato mandato per la registrazione del presente atto, nonché
per la richiesta del codice fiscale.
Monfalcone, 13 dicembre 1999
I
soci fondatori
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art.
1
E’
costituita l’Associazione privata denominata “OSSERVATORIO ETICO AMBIENTALE”
Art.
2
L’Associazione
ha sede legale in Ronchi dei Legionari 34077 (Go) - via San Lorenzo n.
46 e sede amministrativa in Milano Segrate 20090 - via F.lli Cervi, Res.
“Idra” n. 143.
Art.
3
L’associazione
non persegue fini di lucro e si propone di :
porsi
come osservatorio etico-globale delle condizioni generali della biosfera;
attuare
strategie di prevenzione a danni derivanti dall’abuso della biosfera;
monitorare
l’ambiente, misurare e mappare le zone inquinate, eseguire rilievi a campione
sulla popolazione, accertare le varie responsabilità, eventualmente
di concerto con altre istituzioni disponibili;
difendere
l’equilibrio della Vita
L’attività
viene anche prestata nei confronti di soggetti appartenenti a comunità
estere.
Per
l’esercizio della propria attività l’Associazione si avvale in modo
determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite
dei propri aderenti.
L’Associazione
non può svolgere attività diverse da quelle a esse direttamente
connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto
integrative delle stesse.
Per
il raggiungimento dei propri fini istituzionali potrà esercitare
marginalmente anche attività industriali, commerciali e produttive,
sempre nell’osservanza di criteri etici inderogabili, nonché utilizzare
in comodato locali, strutture e terreni, oltre a qualsiasi bene mobile
necessario per il raggiungimento dello scopo sociale.
L’attività
dell’Associazione si svolge inoltre attraverso la gestione di:
1)
Network telematici su temi ambientali a livello internazionale;
2)
conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, fiere e simili;
3)
pubblicazioni periodiche su riviste specializzate ed altri media;
4)
risorse allocate per scopi affini e/o complementari a quelli dell’Osservatorio;
5)
laboratori di ricerca e centri di documentazione.
La
gestione di tali attività potranno avvenire interfacciandosi con
altri organismi pubblici e privati che perseguano scopi sociali simili
all’Associazione.
Art.
5
Possono
aderire all’Associazione, a tempo indeterminato, senza pregiudiziali di
carattere politico, religioso, sessuale, etnico, di professione, tutti
coloro che intendano concretamente partecipare alle sue attività
di solidarietà sociale o comunque ne condividano le finalità.
L’adesione
all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori,
rispetto al versamento originario stabilito dal Consiglio e delle sue annualità
di rinnovo. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione
di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
L’attività
del socio non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione le
spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti
preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa.
La
qualità dell’associato è incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
I
soci sono fondatori ed ordinari. Entrambi hanno gli stessi diritti, che
si manifestano nelle azioni dell’elettorato attivo e passivo.
Sono
soci fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione ed il presente
Statuto: ad essi sono equiparati coloro che, espressamente invitati, aderiscono
all’Associazione entro tre mesi dalla sua costituzione.
Sono
soci ordinari le persone, enti e società in genere, la cui domanda
verrà accettata dal Consiglio e che verseranno all’atto dell’ammissione
la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio
stesso.
I
versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità,
fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque
sempre effettuati a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno all’atto
dello scioglimento della suddetta, né in caso di morte, di recesso
o di esclusione della singola persona, dalla Associazione, potrà
farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo
di versamento per il fondo di dotazione. L’apporto non crea altri diritti
di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione
trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare,
né per successione a titolo universale.
I
soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il
31 dicembre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l’anno successivo
ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
La
qualità di socio, oltre che per dimissioni, si perde anche per morosità
che viene dichiarata dal Consiglio direttivo, o l’esclusione per indegnità
disposta dal medesimo, per cause che compromettano il prestigio e l’onorabilità
dell’Associazione stessa.
Art.
6
I
soci hanno diritto di:
a)
promuovere, partecipare rispettando le norme, a tutte le attività
dell’Associazione, ivi comprese le attività marginali e di servizio;
b)
promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed
alle finalità dell’Associazione;
c)
eleggere gli organi direttivi, esecutivi, di garanzia e di controllo, ed
essere eletti negli stessi;
d)
appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze competenti;
e)
riunirsi annualmente in assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio
preventivo e consuntivo dell’Associazione;
f)
riunirsi in assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
g)
riunirsi in assemblea per discutere e deliberare su ogni ordine del giorno
promosso dal Consiglio direttivo o almeno il dieci per cento dei soci iscritti;
h)
essere informati sulle delibere assunte dall’Assemblea.
Art.
7
Tutti
i soci sono tenuti a:
a)
conoscere gli scopi dell’Associazione e contribuire a definire i programmi;
b)
osservare lo Statuto ed ogni altro Regolamento emanato dagli organi direttivi;
c)
risolvere eventuali questioni controverse nell’ambito degli organi stabiliti
dallo statuto;
d)
versare una quota associativa annuale;
e)
prestare gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute,
attività in seno all’Associazione.
Art.
8
Il
patrimonio dell’Associazione è così costituito:
a)
fondo iniziale conferito in parti uguali dai soci fondatori;
b)
quote annuali sottoscritte e versate dai soci;
c)
beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
d)
eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
e)
eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le
risorse economiche (entrate) dell’Associazione sono costituite da:
a)
contributo degli aderenti;
b)
contributi da privati;
c)
contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività
o progetti;
d)
contributi di organismi internazionali;
e)
rimborsi e/o contributi derivanti da convenzioni con enti pubblici, o in
regime di accreditamento;
f)
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g)
fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,
anche mediante offerte di beni a modico valore o di servizi ai sovventori,
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Nel
caso in cui l’Associazione intenda iscriversi nei registri regionali degli
enti di volontariato, anche se priva di personalità giuridica, potrà
acquistare beni mobili registrati e beni immobili necessari allo svolgimento
della propria attività; inoltre potrà accettare donazioni
e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, in deroga agli artt.
600 e 786 del Codice Civile.
Qualunque
sia la provenienza delle risorse è però necessario che queste
siano indirizzate al raggiungimento dello scopo solidaristico dell’Associazione,
e cioè in modo determinante e prevalente. Eventuali utili o avanzi
di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, con il divieto
di distribuzione delle stesse, anche in modo indiretto, compresi i fondi
sociali e patrimoniali.
Ogni
operazione finanziaria è disposta con la firma del Presidente.
Art.
9
Per
il raggiungimento dei propri fini istituzionali, all’organizzazione è
concesso di avvalersi anche dell’opera di lavoratori dipendenti o autonomi,
esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento, oppure occorrenti
a qualificare o specializzare l’attività svolta.
Art.
10
L’Associazione
è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da un minimo
di tre membri ad un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea del Soci,
che durano in carica fino a revoca disposta dall’Assemblea o per dimissione
degli stessi. I medesimi sono rieleggibili nelle proprie cariche.
Art.
11
Il
Consiglio direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente,
un Segretario.
Nessun
compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Art.
12
Il
Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno
o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri, o, comunque, almeno
due volte l’anno, per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo
di bilancio ed all’ammontare della quota sociale.
La
convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto o comunicazione
verbale, inviato e/o comunicato almeno otto giorni prima dell’adunanza,
con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.
Per
la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della
maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza
dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle
riunioni del Consiglio viene redatto verbale su apposito libro, che verrà
sottoscritto dal Presidente e da un Segretario verbalizzante.
Art.
13
Il
Consiglio è investito dei poteri di ordinaria amministrazione. Esso
procede, se dovuto, tramite il Segretario alla tenuta del registro del
volontariato.
Art.
14
Il
Presidente, ed in caso di suo impedimento, il Vicepresidente, rappresenta
legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione
dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può
esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo, alla
prima riunione.
Art.
15
I
soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio direttivo almeno una volta
all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, mediante comunicazione
scritta diretta a ciascun socio e contenente l’ordine del giorno. Tale
comunicazione dovrà essere spedita o consegnata a mano, almeno otto
giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Le
delibere assembleari dovranno essere pubblicate per la libera consultazione
di tutti gli associati, presso la sede dell’associazione, per un periodo
non inferiore ai quindici giorni.
L’Assemblea
potrà essere convocata anche su domanda firmata da almeno un decimo
dei soci, ai sensi dell’art. 20 del Codice Civile.
L’Assemblea
può essere indetta anche fuori dalla sede sociale.
Art.
16
L’Assemblea
delibera entro il 30 aprile sul bilancio consuntivo, ed entro il 30 ottobre
su quello preventivo; delibera altresì sugli indirizzi e direttive
dell’Associazione, elegge i successivi componenti del Consiglio direttivo,
del Collegio dei revisori, decide sulle modifiche dell’atto costitutivo
e dello Statuto, approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento
dell’attività dell’Associazione, delibera sull’eventuale destinazione
di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò
sia consentito dalla legge e dal presente Statuto; delibera lo scioglimento
e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Art.
17
Visti
i primari interessi dell’Associazione, l’ente assumerà l’eventuale
debito derivante da una sanzione amministrativa che in futuro venisse irrogata
all’organo amministrativo in caso di violazioni commesse senza dolo o colpa
grave, nello svolgimento delle proprie mansioni, secondo il disposto dell’art.
11, comma 6° del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997. La
predetta assunzione sarà in ogni caso esclusa in cui l’autore della
violazione avesse ad agire in danno all’Associazione.
Art.
18
Hanno
diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola col pagamento
della quota annuale di associazione. Ciascun socio può farsi rappresentare
da altro socio, che non può essere portatore di più di tre
deleghe.
Art.
19
L’Assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente,
in mancanza di entrambi, da un socio nominato dall’Assemblea.
Spetta
al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe,
ed in genere, il diritto di intervenire in assemblea. Delle riunioni
assembleari si redige il processo verbale.
Art.
20
Le
assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste
dall’art. 21 C.C..
Art.
21
Il
controllo dell’Associazione è demandato, se istituito il relativo
organo, ad un Collegio dei revisori, costituito da tre membri effettivi
e da due supplenti eletti dall’assemblea dei soci. Essi durano in carica
tre esercizi e sono rieleggibili.
I
Revisori dovranno accertare la regolarità della contabilità
sociale, redigeranno una relazione di supporto ai bilanci annuali, potranno
accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e di titoli
di proprietà sociale e potranno procedere in qualunque momento,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Art.
22
Il
Tesoriere è responsabile della regolare tenuta della contabilità
sociale, ed eventualmente, se istituito, del registro delle entrate, su
cui saranno riportate le generalità complete dei sovventori.
Art.
23
Il
Segretario è responsabile della realizzazione pratica dell’attività
sociale, nonché, se regolarmente istituito, della regolare tenuta
del registro degli aderenti.
Art.
24
Lo
scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà
in ordine alla devoluzione del patrimonio, che in caso di suo scioglimento
dovrà essere devoluto ad altre associazioni di volontariato che
operano nel settore dell’ecologia e della salute pubblica, sentito l’organo
di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996
n. 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
Art.
25
Ai
sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 31 dicembre 1996 n. 675,
nel caso in cui l’attività dell’Associazione preveda il trattamento
dei dati personali e/o sensibili delle persone, è designato quale
responsabile del trattamento il Presidente. Per il servizio di prevenzione
e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con la facoltà
e le responsabilità di cui al dlgs. 19 settembre 1994 n. 626, art.
2, verrà nominata persona idonea.
Art.
26
Chiunque
aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la
sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’associazione
stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo
a quello nel quale il Consiglio riceva la notifica della volontà
di recesso.
Art.
27
In
presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può
essere escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L’esclusione
ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notificazione del provvedimento
di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per cui l’esclusione
sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida tutte le ragioni
dell’esclusione, tutte le eventuali controversie sociali, tra soci e tra
questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione
di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, da nominarsi
dall’Assemblea: essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità
di procedura. In tale caso l’efficacia della deliberazione di esclusione
è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
Art.
28
Per
quanto non espressamente regolamentato con il presente Statuto, si fa rinvio
alle disposizioni del Codice Civile in materia, ed eventualmente alla legge
quadro sul volontariato n. 266/91, alla legge regionale 20 febbraio 1995,
n. 12, alle disposizioni normative del dlgs n. 460/97, nonché ad
ogni altra fonte normativa in materia di associazionismo.
Art.
29
Si
richiede la registrazione del presente atto con l’esenzione prevista dall’art.
8 della Legge 266/91.
I
soci fondatori:
Paola
Gandin
Danica
Razlag
Roberto
De Bortoli