ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE PRIVATA


In data 13 dicembre 1999 le persone, riunite presso la sala del Consiglio comunale di Ronchi dei Legionari,  e qui di seguito generalizzate:
a)  Paola Gandin, <omissis>
b)  Danica Razlag, <omissis>
c)  Roberto De Bortoli, <omissis>
costituiscono con il presente atto, in qualità di soci fondatori, un’Associazione privata di volontariato, operante nei settori ambientale, sociale e culturale, regolata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “OSSERVATORIO ETICO AMBIENTALE”, con sede legale in Ronchi dei Legionari 34077 (Go) - via San Lorenzo n. 46 e sede amministrativa in Milano Segrate 20090 - via F.lli Cervi, Res. “Idra” n. 143.
L’Associazione non persegue fini di lucro e si prefigge di monitorare l’ambiente al fine di prevenire situazioni avverse per l’ambiente e l’uomo.
L’Associazione fonde in sè i “COMITATI STOP URANIO238!” sorti nel giugno 99 in tutto il territorio italiano.
L’Associazione aderisce al circuito europeo ENADU (European Network Against Depleted Uranium).
L’attività viene anche prestata nei confronti di soggetti appartenenti a comunità estere.
L’Associazione è contratta a tempo indeterminato.
L’Associazione viene inizialmente dotata di un fondo sociale di lire 150.000 (centocinquantamila), somma conferita in parti uguali dai soci fondatori.
Scopo, modalità organizzative ed associative dell’Associazione di promozione sociale, funzioni degli organi direttivi e di rappresentanza verso terzi, nonché di controllo, risultano dallo Statuto che le parti concordemente approvano e che, previa lettura dei comparenti, viene  allegato al presente atto sotto la lettera A, quale parte essenziale ed inscindibile.
A comporre il Consiglio direttivo dell’Associazione vengono nominati fino a revoca o dimissioni, i seguenti signori:
- Presidente - Vicepresidente - Segretario
Le parti danno atto di non aver costituito l’organo di controllo, riservando la nomina del medesimo a delibera assembleare.
Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico dei soci e dell’associazione, solidalmente.
Per quanto non previsto dal presente atto, ovvero dallo Statuto, che ne è parte integrante, si applicheranno le norme di cui agli artt. 36 - 38 del Codice Civile, e se ivi compatibili le disposizioni generali della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266, nonché dai rapporti disciplinari di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 e dalle disposizioni normative del dlgs 460/97.
Il presente atto viene letto, approvato, confermato e sottoscritto dai comparenti.
Al Presidente viene dato mandato per la registrazione del presente atto, nonché per la richiesta del codice fiscale.

Monfalcone, 13 dicembre 1999

I soci fondatori
 
 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1
E’ costituita l’Associazione privata denominata “OSSERVATORIO ETICO AMBIENTALE”

Art. 2
L’Associazione ha sede legale in Ronchi dei Legionari 34077 (Go) - via San Lorenzo n. 46 e sede amministrativa in Milano Segrate 20090 - via F.lli Cervi, Res. “Idra” n. 143.

Art. 3
L’associazione non persegue fini di lucro e si propone di :
porsi come osservatorio etico-globale delle condizioni generali della biosfera;
attuare strategie di prevenzione a danni derivanti dall’abuso della biosfera;
monitorare l’ambiente, misurare e mappare le zone inquinate, eseguire rilievi a campione sulla popolazione, accertare le varie responsabilità, eventualmente di concerto con altre istituzioni disponibili;
difendere l’equilibrio della Vita
L’attività viene anche prestata nei confronti di soggetti appartenenti a comunità estere.
Per l’esercizio della propria attività l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali potrà esercitare marginalmente anche attività industriali, commerciali e produttive, sempre nell’osservanza di criteri etici inderogabili, nonché utilizzare in comodato locali, strutture e terreni, oltre a qualsiasi bene mobile necessario per il raggiungimento dello scopo sociale.
L’attività dell’Associazione si svolge inoltre attraverso la gestione di:
1) Network telematici su temi ambientali a livello internazionale;
2) conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, fiere e simili;
3) pubblicazioni periodiche su riviste specializzate ed altri media;
4) risorse allocate per scopi affini e/o complementari a quelli dell’Osservatorio;
5) laboratori di ricerca e centri di documentazione.
La gestione di tali attività potranno avvenire interfacciandosi con altri organismi pubblici e privati che perseguano scopi sociali simili all’Associazione.

Art. 5
Possono aderire all’Associazione, a tempo indeterminato, senza pregiudiziali di carattere politico, religioso, sessuale, etnico, di professione, tutti coloro che intendano concretamente partecipare alle sue attività di solidarietà sociale o comunque ne condividano le finalità.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori, rispetto al versamento originario stabilito dal Consiglio e delle sue annualità di rinnovo. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
L’attività del socio non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa.
La qualità dell’associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
I soci sono fondatori ed ordinari. Entrambi hanno gli stessi diritti, che si manifestano nelle azioni dell’elettorato attivo e passivo.
Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione ed il presente Statuto: ad essi sono equiparati coloro che, espressamente invitati, aderiscono all’Associazione entro tre mesi dalla sua costituzione.
Sono soci ordinari le persone, enti e società in genere, la cui domanda verrà accettata dal Consiglio e che verseranno all’atto dell’ammissione la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque sempre effettuati a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno all’atto dello scioglimento della suddetta, né in caso di morte, di recesso o di esclusione della singola persona, dalla Associazione, potrà farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento per il fondo di dotazione. L’apporto non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
La qualità di socio, oltre che per dimissioni, si perde anche per morosità che viene dichiarata dal Consiglio direttivo, o l’esclusione per indegnità disposta dal medesimo, per cause che compromettano il prestigio e l’onorabilità dell’Associazione stessa.

Art. 6
I soci hanno diritto di:
a) promuovere, partecipare rispettando le norme, a tutte le attività dell’Associazione, ivi comprese le attività marginali e di servizio;
b) promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità dell’Associazione;
c) eleggere gli organi direttivi, esecutivi, di garanzia e di controllo, ed essere eletti negli stessi;
d) appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze competenti;
e) riunirsi annualmente in assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione;
f) riunirsi in assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
g) riunirsi in assemblea per discutere e deliberare su ogni ordine del giorno promosso dal Consiglio direttivo o almeno il dieci per cento dei soci iscritti;
h) essere informati sulle delibere assunte dall’Assemblea.

Art. 7
Tutti i soci sono tenuti a:
a) conoscere gli scopi dell’Associazione e contribuire a definire i programmi;
b) osservare lo Statuto ed ogni altro Regolamento emanato dagli organi direttivi;
c) risolvere eventuali questioni controverse nell’ambito degli organi stabiliti dallo statuto;
d) versare una quota associativa annuale;
e) prestare gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, attività in seno all’Associazione.

Art. 8
Il patrimonio dell’Associazione è così costituito:
a) fondo iniziale conferito in parti uguali dai soci fondatori;
b) quote annuali sottoscritte e versate dai soci;
c) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
d) eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
e) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le risorse economiche (entrate) dell’Associazione sono costituite da:
a) contributo degli aderenti;
b) contributi da privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) rimborsi e/o contributi derivanti da convenzioni con enti pubblici, o in regime di accreditamento;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni a modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Nel caso in cui l’Associazione intenda iscriversi nei registri regionali degli enti di volontariato, anche se priva di personalità giuridica, potrà acquistare beni mobili registrati e beni immobili necessari allo svolgimento della propria attività; inoltre potrà accettare donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, in deroga agli artt. 600 e 786 del Codice Civile.
Qualunque sia la provenienza delle risorse è però necessario che queste siano indirizzate al raggiungimento dello scopo solidaristico dell’Associazione, e cioè in modo determinante e prevalente. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, con il divieto di distribuzione delle stesse, anche in modo indiretto, compresi i fondi sociali e patrimoniali.
Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma del Presidente.

Art. 9
Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, all’organizzazione è concesso di avvalersi anche dell’opera di lavoratori dipendenti o autonomi, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

Art. 10
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea del Soci, che durano in carica fino a revoca disposta dall’Assemblea o per dimissione degli stessi. I medesimi sono rieleggibili nelle proprie cariche.

Art. 11
Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 12
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri, o, comunque, almeno due volte l’anno, per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo di bilancio ed all’ammontare della quota sociale.
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto o comunicazione verbale, inviato e/o comunicato almeno otto giorni prima dell’adunanza, con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale su apposito libro, che verrà sottoscritto dal Presidente e da un Segretario verbalizzante.

Art. 13
Il Consiglio è investito dei poteri di ordinaria amministrazione. Esso procede, se dovuto, tramite il Segretario alla tenuta del registro del volontariato.

Art. 14
Il Presidente, ed in caso di suo impedimento, il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo, alla prima riunione.

Art. 15
I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio direttivo almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e contenente l’ordine del giorno. Tale comunicazione dovrà essere spedita o consegnata a mano, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Le delibere assembleari dovranno essere pubblicate per la libera consultazione di tutti gli associati, presso la sede dell’associazione, per un periodo non inferiore ai quindici giorni.
L’Assemblea potrà essere convocata anche su domanda firmata da almeno un decimo dei soci, ai sensi dell’art. 20 del Codice Civile.
L’Assemblea può essere indetta anche fuori dalla sede sociale.

Art. 16
L’Assemblea  delibera entro il 30 aprile sul bilancio consuntivo, ed entro il 30 ottobre su quello preventivo; delibera altresì sugli indirizzi e direttive dell’Associazione, elegge i successivi componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori, decide sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto, approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione, delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 17
Visti i primari interessi dell’Associazione, l’ente assumerà l’eventuale debito derivante da una sanzione amministrativa che in futuro venisse irrogata all’organo amministrativo in caso di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, nello svolgimento delle proprie mansioni, secondo il disposto dell’art. 11, comma 6° del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997. La predetta assunzione sarà in ogni caso esclusa in cui l’autore della violazione avesse ad agire in danno all’Associazione.

Art. 18
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale di associazione. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, che non può essere portatore di più di tre deleghe.

Art. 19
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi, da un socio nominato dall’Assemblea.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere, il diritto di intervenire in assemblea.  Delle riunioni assembleari si redige il processo verbale.

Art. 20
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 C.C..

Art. 21
Il controllo dell’Associazione è demandato, se istituito il relativo organo, ad un Collegio dei revisori, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea dei soci. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
I Revisori dovranno accertare la regolarità della contabilità sociale, redigeranno una relazione di supporto ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza  di cassa e l’esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 22
Il Tesoriere è responsabile della regolare tenuta della contabilità sociale, ed eventualmente, se istituito, del registro delle entrate, su cui saranno riportate le generalità complete dei sovventori.

Art. 23
Il Segretario è responsabile della realizzazione pratica dell’attività sociale, nonché, se regolarmente istituito, della regolare tenuta del registro degli aderenti.

Art. 24
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, che in caso di suo scioglimento dovrà essere devoluto ad altre associazioni di volontariato che operano nel settore dell’ecologia e della salute pubblica, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Art. 25
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, nel caso in cui l’attività dell’Associazione preveda il trattamento dei dati personali e/o sensibili delle persone, è designato quale responsabile del trattamento il Presidente. Per il servizio di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con la facoltà e le responsabilità di cui al dlgs. 19 settembre 1994 n. 626, art. 2, verrà nominata persona idonea.

Art. 26
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio riceva la notifica della volontà di recesso.

Art. 27
In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notificazione del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per cui l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida tutte le ragioni dell’esclusione, tutte le eventuali controversie sociali, tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, da nominarsi dall’Assemblea: essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. In tale caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Art. 28
Per quanto non espressamente regolamentato con il presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile in materia, ed eventualmente alla legge quadro sul volontariato n. 266/91, alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, alle disposizioni normative del dlgs n. 460/97, nonché ad ogni altra fonte normativa in materia di associazionismo.

Art. 29
Si richiede la registrazione del presente atto con l’esenzione prevista dall’art. 8 della Legge 266/91.
I soci fondatori:

Paola Gandin
Danica Razlag
Roberto De Bortoli